Autonomia professionale del fisioterapista

 Il Fisioterapista (già Terapista della riabilitazione) è un professionista della sanità in possesso del diploma di Laurea o titolo equipollente, il quale opera, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente in rapporto diretto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici congeniti od acquisiti.

Secondo il D.M.   741/1994,  il Fisioterapista:

–    ELABORA, anche in equìpe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente.

–    Pratica AUTONOMAMENTE attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,  psicomotorie  e  cognitive  utilizzando  terapie  fisiche,  manuali,  massoterapiche  ed occupazionali.

–    PROPONE l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia.

–    VERIFICA le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

–    Svolge attività di STUDIO, DIDATTICA e CONSULENZA PROFESSIONALE, nei servizi sanitari ed in quelli ove si richiedono le sue competenze professionali…

–    Il Fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di DIPENDENZA o di LIBERA PROFESSIONE.

 Secondo la Legge   42/1999:

–    … la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è sostituita dalla denominazione “PROFESSIONE SANITARIA”.

–    Il Fisioterapista è un professionista che collabora in modo paritetico con il Medico e le altre professioni sanitarie, nel reciproco rispetto delle proprie competenze professionali.

–    Il campo di attività e di responsabilità del Fisioterapista è determinato dal contenuto del profilo professionale (D.M. 741/94), dall’ordinamento didattico universitario e dal codice deontologico.

Secondo la Legge   251/2000:

–     Il Fisioterapista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla PREVENZIONE, alla CURA, alla RIABILITAZIONE e a procedure di VALUTAZIONE FUNZIONALE, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale.

 Secondo il D.M. 17 maggio 2002:

–    Le prestazione sanitarie rese dai Fisioterapisti sono esenti I.V.A. anche in assenza di prescrizione medica.

L’autonomia professionale, stabilita dallo stato italiano, comporta una RESPONSABILITA’ civile e penale per il Fisioterapista, che vale indipendentemente dalla presenza della prescrizione medica.

Il Fisioterapista può esercitare la propria professionalità ed autonomia in ambito CLINICO, DIRIGENZIALE e nel campo della  RICERCA SCIENTIFICA.

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